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KingArtur

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Risposte pubblicato da KingArtur

  1. Allora la facolt? di non emettere scontrino ? stata introdotta con il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con l'articolo 33 e successive modifiche. In pratica era un concordato fiscale preventivo che per?

    Dal 1 gennaio di questo anno tale facolt? ? stata revocata, per cui torna l'obbligo degli esercenti di emettere scontrino o comunque documetazione fiscale attestante la vendita.

    Va tuttavia precistao che con decorrenza immediata dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 (2 ottobre 2003) ? stata abrogata (con soppressione dell'articolo 11, comma 6, Dlgs n. 471/1997) la sanzione amministrativa - da 51 a 1.032 euro - prevista a carico del cliente che, a richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio commerciale o nelle sue immediate vicinanze, non era in grado di esibire lo scontrino o la ricevuta fiscale o lo esibiva con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale.

    L'abolizione di tale sanzione in capo al consumatore ha carattere permanente.

    Quoto in pieno F1. Con la finanziaria 2004 ? stata abolita la sanzione per il cliente che non ? in possesso di scontrino o ricevuta fiscale.

    In teoria permane l'obbligo di chiederlo, se il commerciante "dimentica" di emetterlo...

    Stranezze della vita :)

    P.S. Per le cessioni di beni con operatori commerciali l' iva ? sempre dovuta e va assolta nel paese di destinazione delle merci, anche se le merci provengono dagli Stati membri. L' unica differenza ? il controllo (tra gli Stati Comunitari vige il regime di libera circolazione di persone, MERCI ecc...)

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