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Riporto pari pari dalla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 447

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni

generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.

(non ho inserito gli articoli che non ci interessano)

Art. 6.

Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza

alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio,

compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano

in particolare:

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma

secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;

B) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma

secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi

dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli

specifici;

c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;

d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;

e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

f) telecomandi dilettantistici;

g) applicazioni induttive;

h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;

i) ausilii per handicappati;

l) applicazioni medicali di debolissima potenza;

m) applicazioni audio senza fili;

n) apriporta;

o) radiogiocattoli;

p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;

q) apparati non destinati ad impieghi specifici.

2. Sono altresi' di libero uso:

a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo

ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156

del 1973; B) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono

previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati

esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a

norma dell'articolo 20.

Note all'art. 6:

- Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle note all'art. 5.

- L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.

156, recante:

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e

di telecomunicazioni" e' il seguente:

"Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di

telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua

proprieta', purche' contigui, ovvero nell'amb ito dello stesso edificio per collegare una parte di

proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione

destinate a pubblico servizio.".

Non ? solo questione dei 52 cent (a cui bisogna cmq aggiungere il costo del bollettino) ma soprattuto la perdita di tempo.

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